Lo statuto

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L'AZIENDA » LO STATUTO

Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipatone popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. (Comma 2, Art. 6, D.Lgs. n.267 del 18/08/2000).

STATUTO

TITOLO I

Denominazione – Sede – Oggetto - Durata

ART. 1 – Denominazione – Normativa applicabile

ART. 2 - Sede e durata

ART. 3 - Oggetto.

TITOLO II

Domicilio - Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni – Finanziamenti

ART. 4 - Domicilio.

ART. 5 - Capitale sociale, versamenti in conto capitale, finanziamenti.

ART. 6 - Azioni.

ART. 7 - Obbligazioni.

ART. 7 bis - Recesso.

TITOLO III

Assemblee

ART. 8 - Assemblea dei soci.

ART. 9 - Convocazione delle assemblee.

ART. 10 - Partecipazione all'assemblea.

ART. 11 - Funzionamento dell'assemblea.

ART. 12 - Assemblea ordinaria.

ART. 13 - Assemblea straordinaria.

TITOLO IV

Amministrazione - Organo amministrativo

ART. 14 - Nomina e composizione dell'organo di amministrazione.

ART. 15 - Poteri dell'organo di amministrazione.

ART. 16 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione - Compensi.

ART. 17 - Organi diversi.

TITOLO V

Collegio sindacale – Revisione legale dei conti

ART. 18 - Organo di controllo - Revisione legale dei conti.

TITOLO VI

Esercizi sociali - Bilancio - Utili.

ART. 19 - Esercizi e bilancio.

ART. 20 - Utili.

TITOLO VII - Controlli.

ART. 21 - Relazione previsionale annuale

ART. 22 - Relazione semestrale ai soci.

ART. 23 – Forme e modalità del controllo

ART. 24 - Relazione sul governo societario.

TITOLO VIII . Scioglimento – Disposizioni finali

ART. 25 - Scioglimento.

ART. 26 - Clausola finale.

 TITOLO I

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

ART. 1 - Denominazione - Normativa applicabile.

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione:

"Azienda Servizi Vari S.p.A." o, in dicitura abbreviata, "A.S.V. S.p.A".

La società, costituita ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, è disciplinata dalle norme sulla società contenute nel codice civile e dalle norme generali di diritto privato, per quanto non derogate dalle norme del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100. Pertanto, devono considerarsi prive di effetto le norme del presente statuto che fossero in contrasto con le prescrizioni del citato D. Lgs. n. 175/2016, il cui contenuto, per quanto inderogabile e precettivo, viene richiamato a parte integrante e sostanziale dello statuto.

ART. 2 - Sede e durata.

La Società ha sede nel Comune di Bitonto, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile. Compete ai soci la decisione di istituire o sopprimere sedi secondarie, trasferire la sede nel territorio nazionale o nell'ambito del Comune sopra indicato e istituire o sopprimere ovunque unità locali operative. La durata della Società è fissata sino al 31/12/2058 e potrà essere prorogata con deliberazione, dell'assemblea straordinaria dei Soci.

ART. 3 - Oggetto.

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente o degli enti partecipanti. Nei limiti di cui al comma precedente, la società, ai sensi dell’art. 4, comma 2, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, potrà svolgere esclusivamente le attività di seguito indicate:

  1. a) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
  1. b) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

In conformità a quanto previsto nel precedente comma, la società ha per oggetto le seguenti attività:

1) gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali, attraverso la raccolta indifferenziata e differenziata, il trasporto, il recupero e lo smaltimento, ivi compreso il controllo degli impianti dopo la loro chiusura;

2) gestione del ciclo integrato dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti ospedalieri, dei rifiuti cimiteriali, dei rifiuti da imballaggi provenienti da insediamenti industriali, attraverso la loro raccolta, trattamento, recupero e smaltimento;

3) ideazione, realizzazione e gestione di tutti gli impianti necessari al trasporto, recupero trattamento, termoventilazione e allo smaltimento dei rifiuti di cui sopra; trattamenti e trasformazioni di rifiuti di ogni genere, riciclo degli RSU e assimilabili;

4) erogazione di servizi a tutela ambientale compresa la raccolta e il trasporto dei rifiuti domestici ingombranti e gestione di ogni servizio connesso direttamente o indirettamente, o, comunque, interrelato con la gestione dell'ambiente, compreso il trattamento dei rifiuti che la normativa affida agli enti locali e che, comunque, consente ad essi di esercitare;

5) effettuazione della rimozione della neve;

6) erogazione di ogni servizio concernente l'igiene e la salubrità collettiva, compresi i trattamenti di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, i trattamenti antiparassitari del verde, gli interventi di risanamento su discariche abusive esistenti su aree pubbliche e private, la raccolta di siringhe e la rimozione di rifiuti tossici e nocivi abbandonati, lo smaltimento delle carni infette;

7) spazzamento, pulizia, lavaggio, diserbo di strade piazze ed aree comunali pubbliche, compreso l'espurgo, la pulizia e la manutenzione delle caditoie;

8) pulizia, manutenzione e gestione di parchi, verde pubblico;

9) pulizia e servizi a supporto dei mercati e dei cimiteri;

10) effettuazione della messa in sicurezza, bonifica e ripristino di siti inquinati mediante tecniche fisiche, chimico-fisiche  e biotecnologiche;

11) gestire il servizio di trasporto pubblico e privato ed attività connesse alla mobilità urbana ed extraurbana, compresa la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture per il trasporto; trasporto scolastico e di soggetti diversamente abili;

12) interventi di manutenzione su strade, piazze, arredo urbano, segnaletica orizzontale e verticale;

13) erogazione di servizi e prestazione per l'individuazione, la neutralizzazione e la rimozione dell'amianto;

14) manutenzione, pulizia, gestione e controllo accessi di immobili, strutture e impianti comunali in genere;

15) progettazione, installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria dei seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile di proprietà e/o di competenza del Comune;

  1. a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal "punto di consegna" dell'energia fornita dall'ente distributore;
  1. b) impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche, impianti rilevazione incendi, impianti antintrusione, impianti televisivi a circuito chiuso;
  1. c) impianti di riscaldamento e climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso;
  1. d) impianti idrosanitari, nonchè quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore; impianti idrici antincendio;
  1. e) impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas allo stato liquido e aeriforme a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso;
  1. f) impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, di scale mobili o simili;

16) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ed impianti di proprietà comunale;

17) progettare, costruire, gestire e vigilare i parcheggi sia in struttura che su strada, controllo della sosta a pagamento, vigilanza su isole pedonali temporanee e rimozione auto;

18) progettare, costruire e gestire gli impianti tecnologici finalizzati al traffico;

19) gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale. La società non potrà in alcun modo svolgere attività di commercializzazione della pubblicità sia diretta che indiretta;

20) servizi di riordino, gestione e movimentazione informatizzata degli archivi;

21) attività di supporto tecnico, di razionalizzazione, di riorganizzazione e di potenziamento dei servizi forniti da pubbliche amministrazioni;

22) gestione di ogni tipo di servizio collegato e necessario allo svolgimento di manifestazioni culturali, di spettacolo e sportive e di interesse turistico di competenza del Comune o di altra P.A., incluso il servizio informazione radiotelevisiva e la realizzazione di impianti;

23) gestione del servizio di corrispondenza postale e call center per committenze pubbliche, bidellaggio in istituzioni scolastiche;

24) servizio di produzione e/o distribuzione pasti per mense scolastiche, comunali;

25) officina meccanica-motoristica per la manutenzione dei mezzi ed attrezzature propri e/o di proprietà comunali;

26) servizi connessi all'attività di controllo e verifica degli impianti termici previsti dalla normativa vigente e controllo degli impianti elettrici, di distribuzione del gas e dell'acqua ai sensi di leggi e norme tecniche vigenti anche in global service;

27) progettazione, realizzazione e gestione di elaborazione dati, compreso lo sviluppo dei programmi, ersonalizzazione di pacchetti applicativi fino all'ottenimento di un sistema informativo territoriale;

28) progettazione, installazione, manutenzione, realizzazione e gestione, anche in global service, degli impianti di pubblica illuminazione, di impianti semaforici, di strade e relativa segnaletica, nonchè componenti di arredo urbano ed aree destinate a verde, di reti di trasmissione dati e telefonia ad uso pubblico;

29) progettare, costruire e gestire le infrastrutture e i servizi di interesse turistico;

30) progettare, costruire, i sistemi elettronici connessi alla informazione e alla pubblicità;

31) servizi e/o gestione integrata di servizi, rivolti agli immobili e ai patrimoni immobiliari di competenza comunale o di altre P.A. anche in global service, nonchè attività ausiliari quali:

- servizi integrati di programmazione, gestione, amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, loro componenti, e di patrimoni immobiliari;

- gestione di servizi integrati relativi a patrimoni immobiliari consistente anche nelle attività di gestione di immobili pubblici, ricognizione e censimenti;

32) servizi di gestione calore (fornitura di combustibile, gestione dell'impianto, manutenzione ordinaria e straordinaria con conseguente assunzione di "terzo responsabile", ai sensi della vigente normativa);

33) gestione integrata di servizi cimiteriali;

34) realizzazione di opere ed impianti tecnologici (es.: reti telefoniche, reti trasmissione dati ed altri) per soggetti pubblici anche in finanza di progetto;

35) lavori di costruzioni edili ed opere connesse e collegate anche in finanza di progetto;

36) realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; servizi di supporto per la lettura dei contatori di acqua, gas ed energia elettrica.

La società potrà altresì intraprendere tutte le iniziative e le attività previste dall'art. 206 del D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 e ss.mm. ed ii., stipulando a tal fine accordi e contratti di programma con le autorità pubbliche competenti e con soggetti privati.

Inoltre la società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresi:

l’acquisto e l’alienazione di beni e l’acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali e comunitari; è comunque esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.

TITOLO II

Domicilio - Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni -

Finanziamenti.

ART. 4 - Domicilio.

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 5 - Capitale sociale, versamenti in conto capitale,

finanziamenti.

Il capitale sociale è fissato in euro 6.000.000,00 (seimilioni e zero centesimi), suddiviso in numero 30.000 (trentamila) azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di euro 200,00 (duecento e zero centesimi).

Ai sensi dell'art. 2346 cod. civ. le azioni non possono emettersi per somme inferiori al loro valore nominale.

La quota di partecipazione pubblica (dell'Ente o degli Enti territoriali) non potrà in ogni caso mai essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

I conferimenti a capitale possono anche essere costituiti da beni in natura e crediti, in conformità a quanto di volta in volta deliberato dall'assemblea.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse.

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale; può, inoltre, acquisire dai soci fondi ad altro titolo, con o senza obbligo di rimborso e con o senza corresponsione di interessi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

La società potrà, altresì, acquisire dall'Ente pubblico socio o dagli Enti pubblici soci contributi finalizzati al raggiungimento dello specifico obiettivo, qualora espressamente previsto nel contratto di servizio e nei limiti della stessa previsione, in conformità alla vigente normativa, anche comunitaria.

ART. 6 - Azioni.

Ogni azione attribuisce uguali diritti nei confronti della società e dà diritto ad un voto in assemblea (salva l'emissione di azioni aventi diritti diversi, di cui al 5° comma del precedente ART. "5").
Le azioni sono indivisibili e non possono, in alcun caso, essere frazionate, il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 cod. civ..
Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.
La società procede all'emissione dei titoli azionari, contenenti le indicazioni previste dalla legge, da assegnare ai soci al momento della sottoscrizione ed in ragione dell'importo rispettivamente sottoscritto.
Le azioni potranno essere trasferite a terzi mediante girata sul titolo ovvero in forma contrattuale. Nella seconda ipotesi, il trasferimento delle partecipazioni azionarie avrà effetto nei confronti della società solo al momento della sua annotazione nel libro soci, da eseguirsi a cura dell'organo amministrativo.
Nel rispetto della normativa vigente e ferma la prescrizione di cui al 5° comma del precedente ART. 5, la società può emettere particolari categorie di azioni.
I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e con le modalità più convenienti. A carico dei soci in ritardo nel versamento dell'importo relativo alle azioni sottoscritte e non interamente liberate potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla legge.
In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione in proporzione a quelle possedute.
Il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi e con le modalità di cui all'art. 2441 cod. civ. e ferma comunque restando la prescrizione di cui al 5° comma del precedente ART. 5).
Fatta sempre salva detta prescrizione, le azioni sono trasferibili con la seguente regolamentazione.
Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni sono soggette alla disciplina di cui agli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato ed integrato.
L'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono soggette alla disciplina di cui agli artt. 7 e 10 del medesimo D. Lgs. n. 175/2016, come modificato ed integrato.

Inoltre, ove il (i) socio (soci) privato (privati) intenda (intendano) trasferire a terzi, in tutto o in parte a titolo oneroso, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve (devono) preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata A/R da inviare all'Organo Amministrativo, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

L'organo amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata all'Organo Amministrativo la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. L'Organo Amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo lettera raccomandata A/R delle proposte di acquisto pervenute.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

ART. 7 - Obbligazioni.

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, purchè nel rispetto delle prescrizioni di legge in relazione alla natura della società a partecipazione pubblica, quali rivenienti dalla normativa richiamata al precedente ART. 1).

I titolari di obbligazioni devono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in

quanto compatibili, le norme sull'assemblea di cui al presente statuto. L'emissione di prestiti obbligazionari è deliberata dall'assemblea straordinaria nel rispetto dei limiti di legge.

ART. 7 bis - Recesso.

Il diritto di recesso è disciplinato dalle norme di legge in relazione alla natura della società a partecipazione pubblica. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

La determinazione di cui innanzi deve essere effettuata entro novanta giorni dal momento in cui la comunicazione di recesso è pervenuta all'organo amministrativo.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c..

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Si applica l'art. 2357 cod. civ..

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

TITOLO III

Assemblee

ART. 8 - Assemblea dei soci.

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni assunte in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016, per le partecipazioni di Enti locali i diritti del socio sono esercitati dal Sindaco o da un suo delegato.

ART. 9 - Convocazione delle assemblee.

L'assemblea, che è ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, osservando le disposizioni dell'art. 2366 del c.c..

Ai sensi dell'art. 2366 terzo comma del c.c., per la convocazione, il presidente del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico, fintanto che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso può essere altresì inviato, entro il medesimo suddetto termine, con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento; esso dovrà essere fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica certificata o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero fax, all'indirizzo PEC o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci).

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, deve essere formulato in modo chiaro e puntuale e deve contenere il luogo, il giorno e l'ora per la seconda convocazione.

La seconda convocazione dell'assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea in mancanza delle formalità suddette è validamente costituita quando sia considerata totalitaria ai sensi di legge.

ART. 10 - Partecipazione all'assemblea.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, con osservanza del disposto e di limiti dell'art. 2372 del c.c..

ART. 11 - Funzionamento dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal membro più anziano, o dall'Amministratore Unico ed, in mancanza, da persona designata dall'assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un Notaio ai sensi di legge.

Spetta al Presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee. Ogni socio ha diritto di esprimere nelle assemblee un voto per ogni azione posseduta.

ART. 12 - Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

  • approva il bilancio;
  • nomina il consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente o l'Amministratore Unico, il Presidente del Collegio Sindacale e i Sindaci nonché l'organo incaricato della revisione legale;
  • determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 175/2016;
  • delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
  • delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo;
  • delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

Sono inoltre riservati all'approvazione dell'assemblea i seguenti atti:

  1. a) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d’azienda, per un valore unitario stabilito dalla medesima assemblea;
  1. b) assunzione di finanziamenti di qualunque genere, compresa la richiesta di linee di credito, nonché il rilascio di garanzie;
  1. C) indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei servizi e dei beni;
  1. d) indirizzi generali inerenti il personale, l’organizzazione della società e dei servizi alla stessa affidati.

Sono altresì riservati all'approvazione dell'assemblea, se ed in quanto consentiti dalla legge, la costituzione di nuove società, le acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie, per importi superiori, per ogni operazione, al valore stabilito dalla medesima assemblea, nonché la partecipazione a procedure di gara inerenti all'affidamento di servizi ricompresi nell'oggetto sociale.

L’assemblea può delegare all'organo amministrativo il compimento degli atti conseguenti alle decisioni di cui ai precedenti commi.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora particolari esigenze lo richiedano.

E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria, in prima ed in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti. La maggioranza assoluta si computa senza tenere conto della astensione del voto.

ART. 13 - Assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto, l'emissione delle obbligazioni, la nomina e i poteri dei liquidatori e quant'altro previsto dalla legge. L'assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno. Delibera in prima ed in seconda convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

TITOLO IV

Amministrazione - Organo amministrativo

ART. 14 - Nomina e composizione dell'organo di amministrazione.

La società è amministrata da un amministratore unico. L'assemblea dei soci, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Spettano inoltre all'amministratore attributario di deleghe di gestione di cui al successivo ART. 15 nei limiti della delega.

Il presidente è nominato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina del consiglio di amministrazione. È esclusa la carica di Vice Presidente, spettando al membro del Consiglio di amministrazione più anziano il potere di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza che tale sostituzione determini il riconoscimento di compensi aggiuntivi ai sensi dell'art. 11, comma 9 lett. b), del Lgs. n. 175/2016.

Nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, ai sensi del quarto comma del citato art. 11 D. Lgs. n. 175/2016.

L’organo di amministrazione deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti ai sensi del primo comma della norma innanzi indicata.

Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, ai sensi dell'ottavo comma della stessa norma.

L’organo amministrativo, sia esso amministratore unico o consiglio di amministrazione, dura in carica per non più di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito.

Per la sostituzione degli amministratori che vengono a mancare si applica il disposto di cui all'art. 2386 cod. civ..

ART. 15 - Poteri dell'organo di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione o l’amministratore unico provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società, nel rispetto di quanto stabilito nel presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può attribuire, su proposta del presidente e nei limiti di cui all'art. 2381, cod. civile, deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l’attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinandone i poteri e le funzioni, nonché la durata dell'incarico.

ART. 16 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione -

Compensi.

Ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta da due Consiglieri o Sindaci, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno, il Presidente riunisce il Consiglio di amministrazione nella sede sociale (o altrove purchè in Italia), stabilendo il giorno, l'ora della convocazione e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata. In caso di urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno un giorno prima dell'adunanza, attraverso telegramma, telefax o posta elettronica.

Della convocazione viene negli stessi termini, dato avviso anche ai Sindaci. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di tali formalità, se sono presenti tutti i membri dell'Organo stesso nonché i Sindaci effettivi. Il Consiglio designa il segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, da annotarsi nel relativo libro dei verbali del Consiglio di amministrazione. Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, appositamente dimostrate con documentazione emessa al nome della società, ed un compenso annuale omnicomprensivo deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina nel rispetto delle prescrizioni del richiamato art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

ART. 17 - Organi diversi.

E fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, ai sensi del comma 9 let. d) dell'art. 11 del D. Lgs. n. 175/2016.

TITOLO V

Collegio sindacale – Revisione legale dei conti ART. 18 - Organo di controllo - Revisione legale dei conti.

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, compreso il Presidente, e di due supplenti, che debbono possedere i requisiti di cui al primo comma del citato art. 11 D. Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 2397 cod. civ. e non devono incorrere nelle cause di ineleggibilità e incompatibilità previsti dalla legge.

I sindaci ed il suo Presidente sono nominati dall'assemblea dei soci. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Il Collegio Sindacale funziona a termini di legge e si applicano le norme del codice civile in quanto compatibili con la speciale normativa sopra richiamata.

Per il compenso dei sindaci si rinvia a quanto stabilito nel presente statuto e nella legge relativamente al compenso degli amministratori.

La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale (ex art. 3, secondo comma, del D. Lgs. n. 175/2016). Essa è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 2409 bis cod. civ..

TITOLO VI

Esercizi sociali - Bilancio - Utili.

ART. 19 - Esercizi e bilancio.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, incluso il primo anno. Alla chiusura di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede nei modi e nei limiti di legge alla compilazione del bilancio da sottoporre all'assemblea degli azionisti, in conformità e nell'osservanza delle procedure e delle prescrizioni di legge.

Detta assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

ART. 20 - Utili.

Gli utili netti risultanti dal bilancio previa deduzione del 5 per cento da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 c.c., sono destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea in conformità alle disposizioni di legge.

TITOLO VII - Controlli.

Art. 21 - Relazione previsionale annuale

L’organo amministrativo entro il 31 gennaio di ciascun anno predispone ed invia ai soci la relazione previsionale sull'attività della società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della società stessa, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai disciplinari di esecuzione dei servizi di cui all'art. 3; fanno parte dei suddetti piani, in particolare: il programma degli investimenti, con l’indicazione della spesa prevista in ciascun anno e della relativa copertura; le previsioni del risultato economico di esercizio; il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

Sempre entro il suddetto termine del 31 gennaio di ogni anno, l'Organo Amministrativo predispone ed invia ai soci il budget annuale costituito da:

  • piano dei centri di responsabilità;
  • budget del personale;
  • budget delle spese generali di amministrazione;
  • centri di costo previsionali;
  • budget degli investimenti;
  • master budget.

L’assemblea dei soci, in una riunione da tenersi entro il 31 marzo dello stesso anno, approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella relazione previsionale e nel budget annuale, autorizzando l’organo amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essi previsti. L’organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale annuale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatesi rispetto a quanto preventivato.

ART. 22 - Relazione semestrale ai soci.

L’organo amministrativo approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione di cui al precedente art. 21, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che il presidente trasmette a tutti i soci.

La relazione semestrale contiene, inoltre: il bilancio intermedio del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause; il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Inoltre, l’organo amministrativo entro il 31 gennaio dell'anno successivo trasmette a tutti i soci il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita.

ART. 23 – Forme e modalità del controllo

L'ente locale socio (o gli enti locali soci) esercita (o esercitano) un controllo nelle seguenti forme e modalità:

  1. a) tramite l’approvazione della relazione previsionale e del budget annuale di cui all'art. 21, da parte dell'assemblea dei soci;
  1. b) tramite l’esame ed approvazione della relazione semestrale di cui all'art. 22;
  1. c) mediante le decisioni riservate all'assemblea dei soci ai sensi dei precedenti artt. 2 e 12.

In ogni caso, all'ente socio o agli enti soci sono riservati un controllo ed una interazione sulla società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l’operatività della medesima società.

In particolare, detti controllo ed interazione saranno esercitati attraverso:

  • l'adozione da parte dell'ente socio (o degli enti soci) di un documento di programmazione degli obiettivi da perseguire, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;
  • la preventiva approvazione da parte dell'ente socio (o degli enti soci) delle relazioni di cui sopra ed in genere dei documenti di programmazione, delle deliberazioni di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico - finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti e le alienazioni patrimoniali e gli impegni di spesa superiori all'importo di euro 40.000,00 (quarantamila e zero centesimi);
  • la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;
  • la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
  • la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della società;
  • svolgimento di controlli ispettivi;
  • il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza;
  • l'approvazione del rendiconto dei risultati raggiunti dalla società e del conseguimento degli obiettivi prefissati, con indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

ART. 24 - Relazione sul governo societario.

La società indica nella relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

  1. a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l’approvazione di specifici regolamenti interni;
  1. b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa sociale;
  1. c) codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
  1. d) programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ovvero le ragioni del mancato inserimento;
  1. e) programmi di responsabilità sociale d’impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione Europea.

La relazione annuale sul governo societario dà conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle precedenti lettere.

La relazione è presentata dall'organo amministrativo all'assemblea dei soci per la sua approvazione.

TITOLO VIII

ART. 25 - Scioglimento.

Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione di uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

 

ART. 26 - Clausola finale.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi sopra richiamate.